Decreto istitutivo

Ministero dell’Ambiente, Decreto 29 Marzo 1996

Istituzione della riserva naturale statale del “Litorale romano” e relative misure del Ministero di salvaguardia.

Decreto istitutivo Riserva Litorale Romano (scarica qui in formato Word)

Convenzione tra Ministero dell’Ambiente e Comune di Roma per la Gestione della Riserva


IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l’istituzione del Ministero dell’ambiente;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;
Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1987 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.245 del 20 ottobre 1987, come rettificato con l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1987, relativo alla “Individuazione di zone di importanza naturalistica del litorale romano”;
Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.3 del 4 gennaio 1995 recante misure provvisorie di salvaguardia dell’area di importanza naturalistica del litorale romano;
Visto il primo programma triennale per le aree naturali protette pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.94 del 23 aprile 1994;
Vista la nota del Ministero dell’ambiente numero SCN/ST/95/7457 del 29 maggio 1995;
Considerato che la riserva naturale statale del litorale romano è caratterizzata da un sistema vario ed eterogeneo di biotopi, quali dune costiere, boschi e macchie di sclerofille sempreverdi, boschi planiziari, zone umide ed ambienti fluviali, notevoli per la ricchezza e le peculiarità adattative della flora e della fauna ospitate e che costituiscono inoltre l’habitat di numerose specie animali comprese negli allegati delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
Considerato che le predette aree naturali protette sono inserite nel paesaggio agrario della bonifica di Maccarese ed Ostia, i cui caratteri di vasto comprensorio agroforestale, oltre a delineare un quadro di indubbio valore storico testimoniale, assumono una particolare importanza ecologica in quanto assicurano la connessione tra le aree naturalisticamente pregiate. La conservazione di questo assetto costituisce pertanto una condizione strutturale irrinunciabile per la conservazione dello stesso patrimonio naturalistico;
Considerato inoltre che nel territorio della riserva è presente un eccezionale patrimonio archeologico che ha le sue principali emergenze nei siti paleolitici, nelle vestigia di Ostia Antica, nel Porto di Traiano, nel Porto di Claudio, e nella via Severiana;
Considerato il rilevante valore naturalistico ed ecologico dei lembi residui degli ecosistemi planiziari del delta tiberino e del litorale romano che, assieme ai contigui territori agricoli, costituiscono un unico valido sistema ecologico, da salvaguardare nell’integrità e nelle interconnessioni;
Considerata la elevata vulnerabilità ecologica di questi lembi e il depauperamento del patrimonio naturalistico che si è verificato a causa della mancanza di una gestione unitaria dell’area a fini conservativi, nonché il pericolo di una ulteriore frammentazione degli ambienti naturali ancora esistenti soprattutto a causa dell’estendersi del processo di urbanizzazione;
Ritenuto opportuno individuare e proteggere tale sistema interconnesso di biotopi, riconoscendo l’importanza del territorio agricolo di Maccarese nella conservazione dello stesso, unitamente al pregio paesistico che tale territorio, nel suo insieme organico, possiede;
Vista la propria nota n. SCN/ID/95/3244 in data 11 marzo 1995 con la quale è stato richiesto alla regione Lazio il parere di cui all’art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, pervenuta alla stessa regione Lazio in data 20 marzo 1995 ;
Vista la nota del presidente della giunta regionale del Lazio n. 70278 del 14 aprile 1995;
Vista la delibera del comune di Roma trasmessa al Ministero dell’ambiente con nota n. 4419 in data 8 giugno 1995;
Vista la delibera del comune di Fiumicino trasmessa al Ministero dell’ambiente con nota n. 44710 del 6 luglio 1995;
Vista la delibera della giunta regionale del Lazio n. 8710 del 20 ottobre 1995 con cui si esprime il parere di cui all’art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Vista la nota della regione Lazio n. 2240 del 15 giugno 1995 con la quale è stato trasmesso al Ministero dell’ambiente l’elenco delle aree proposte quali siti di importanza comunitaria in applicazione della citata direttiva 92/43/CEE;
Visti gli esiti della conferenza dei servizi iniziata in data 31 ottobre 1995 e conclusa in data 21 dicembre 1995;
Ritenuto di dover procedere alla istituzione della riserva naturale statale denominata “Litorale romano”, ai sensi dell’art. 17 della legge quadro sulle aree naturali protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Decreta

Art.1.
 Istituzione e confini della riserva
1. E’ istituita ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la riserva naturale statale denominata “Litorale romano”, delimitata secondo i confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000 depositata in originale presso il Ministero dell’ambiente. La cartografia allegata al presente decreto costituisce il quadro d’unione.

Art.2
 Suddivisione in aree del territorio della riserva
1. All’interno del territorio della riserva sono individuate le seguenti aree:
aree tipo 1 caratterizzate da ambienti di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;
aree tipo 2 caratterizzate prevalentemente da ambienti agricoli a maggiore grado di antropizzazione con funzioni di interconnessione territoriale e naturalistica delle aree di tipo 1 ovvero, destinate al recupero territoriale, ambientale e paesaggistico.
2. Le infrastrutture per la mobilità di interesse nazionale e gli impianti di depurazione di Roma Ostia e di Fregene, sono comunque circondati da una fascia di ampiezza pari a 20 metri per lato classificata di tipo 2 anche laddove non espressamente indicato nella cartografia allegata al presente decreto.

Art.3.
 Finalità istitutive
1. L’istituzione della riserva persegue, in particolare, le seguenti finalità:
a) la conservazione delle caratteristiche ecologiche, florovegetazionali, faunistiche ed idrogeomorfologiche;
b) il restauro ambientale degli ecosistemi degradati;
c) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, monumentale e culturale, anche con riferimento al patrimonio storico-architettonico di edilizia rurale minore;
d) la tutela dei valori paesistici;
e) la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio agricolo dell’area, promuovendo anche forme di ricerca finalizzate alla realizzazione di un sistema produttivo agro-ambientale a basso impatto;
f) la promozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali, con particolare riferimento all’agricoltura e al turismo naturalistico;
g) la realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;
h) la realizzazione di programmi di educazione ambientale

 Art.4.
 Commissione di riserva
1. Al fine di formulare indirizzi e proposte, rendere pareri tecnico-scientifici, vigilare sul funzionamento e la gestione unitaria della riserva, è istituita la commissione di riserva. I pareri della commissione di riserva sono vincolanti e devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende favorevolmente espresso. In particolare la commissione esprime un parere obbligatorio e vincolante sul piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo nonché su quanto previsto dal successivo art.8.
2. La commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro dell’ambiente, è così composta:
un rappresentante del Ministero dell’ambiente che la presiede;
un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;
un rappresentante della regione Lazio;
un rappresentante della provincia di Roma un rappresentante designato dalle università statali degli studi di Roma;
un rappresentante rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge n. 349/1986.
3. Le designazioni sono effettuate secondo le modalità dell’art. 9 della legge n. 394/1991.
4. La commissione di riserva è legittimamente insediata allorché sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti.
5. La commissione di riserva rimane in carica per un trienni dalla data di insediamento e viene convocata almeno una volta ogni due mesi. Gli oneri per il funzionamento sono a carico delle rispettive amministrazioni.

Art. 5.
 Organismo di gestione
1. La gestione della riserva è affidata ai comuni di Roma e Fiumicino per le aree di rispettiva competenza. A tal fine il Ministro dell’ambiente stipula entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto una apposita convenzione con entrambi i comuni che può essere stipulata anche separatamente. Tale convenzione dovrà garantire la unitarietà di gestione e dovrà prevedere le relative strutture ed il personale da utilizzare nella gestione della riserva, che sono posti alle dipendenze di ciascuno dei due comuni.

Art. 6.
 Piano di gestione e regolamento attuativo
1. Ai fini della gestione della riserva, i comuni di Roma e Fiumicino redigono entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui al precedente art. 5 il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo che sono adottati dal Ministero dell’ambiente, sentita la regione Lazio con le modalità di cui all’art. 35, comma 7, della legge n. 394/1991, entro trenta giorni dal parere della regione stessa.

 Art. 7.
 Misure provvisorie di salvaguardia
1. Fino all’entrata in vigore del piano di gestione, nel territorio della riserva sono vietati:
a) la cattura, l’uccisione il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali e selvatiche, con l’esclusione delle specie eduli e nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali, nonché l’introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possono alterare l’equilibrio naturale, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’organismo di gestione della riserva;
b) il taglio dei boschi e la manomissione della macchia mediterranea ad eccezione di interventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumità e quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico-archeologico e naturale, se autorizzati;
c) l’apertura e l’esercizio di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse, nonché il prelievo di inerti dagli alvei dei corsi d’acqua;
d) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
e) la raccolta ed il danneggiamento di materiale archeologico, paleoetnologico, paleontologico;
f) l’apposizione di nuova cartellonistica pubblicitaria, nonché il rinnovo delle relative concessioni esistenti, al di fuori dei centri urbani;
g) il pascolo all’interno delle aree boschive, nelle fasce di vegetazione dunale e ripariale;
h) ogni alterazione della vegetazione ripariale e delle caratteristiche ambiente dei tratti interni dei corsi d’acqua, ad eccezione degli interventi necessari per la tutela della pubblica incolumità, nonché delle attività di riqualificazione ambientale, se autorizzate dall’organismo di gestione;
i) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;
l) la pesca nei tratti del collettore generale delle acque alte, del collettore generale delle acque basse, del fosso dei Tre Denari, del fosso delle Pagliete e del fosso delle Cadute interni alla riserva.
2. Nelle aree di tipo 1, così come individuate nella cartografia allegata al presente decreto è altresì vietato:
l’uso di fitofarmaci antiparassitari e pesticidi di prima e seconda categoria nell’esercizio dell’attività agricola;
accendere fuochi, con l’esclusione di limitati interventi di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti ad almeno cento metri di distanza dalle aree boscate e dalla macchia;
qualsiasi nuovo intervento di modificazione del territorio e di ulteriore urbanizzazione, con l’esclusione dei seguenti interventi che devono essere sottoposti all’autorizzazione dell’organismo di gestione della riserva:
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
interventi di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso di manufatti esistenti per attività compatibili con l’aspetto e la vocazione delle aree, così come definiti alle lettere a), b), c), d),dell’art. 31 della legge n. 457/1978;
interventi miranti al recupero ambientale ed alla conservazione della qualità naturalistica delle aree e dei beni culturali ed ambientali.
3. Nelle aree di tipo 2 gli interventi di trasformazione e di ulteriore urbanizzazione sono soggetti ad autorizzazione come previsto dall’art. 8 del presente decreto.
4. Per le opere già realizzate per le quali è stata chiesta la definizione agevolata delle violazioni edilizie resta fermo il potere dell’autorità preposta alla tutela dei valori ambientali della riserva di valutare la compatibilità delle opere stesse con i valori predetti esprimendo pareri con le modalità di cui al precedente art. 4.

 Art. 8.
 Regime autorizzativo transitorio
1. Su tutto il territorio della riserva e fino all’entrata in vigore del piano di gestione, salvo quanto disposto dal precedente art. 7, sono sottoposti ad autorizzazione per la parte ricadente nell’area della riserva:
a) i nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi e quelli non ancora definitivamente approvati;
b) i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non siano iniziati i lavori:
le opere di mobilità;
le opere fluviali e litoranee;
le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, acquedotti, pozzi, captazioni, depuratori, ripetitori ed assimilabili;
c) la modificazione del regime delle acque, ad eccezione degli interventi necessari per la tutela della pubblica incolumità, per la corretta conduzione dei fondi agricoli e per il perseguimento delle finalità della riserva;
d) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d’uso per quelli esistenti all’interno delle zone corrispondenti alle zone territoriali omogenee di tipo “E”, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con l’esclusione degli interventi:
di manutenzione ordinaria e straordinaria;
di restauro conservativo, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia così come definiti alle lettere a), b), c), d), dell’art. 31 della legge n. 457/1978;
degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.
2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio di cui ai punti b), c), d), i), dell’art. 7, comma 1, del presente decreto nonché di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, che siano in corso d’opera all’entrata in vigore delle presenti norme i soggetti titolari delle opere trasmettono all’organismo di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto l’elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l’indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l’organismo di gestione provvederà ad ordinare, previa diffida, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

 Art. 9.
 Modalità di rilascio di autorizzazioni in regime transitorio
1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono rilasciate dai comuni di Roma e Fiumicino in relazione alle rispettive competenze previo parere vincolante della commissione di riserva da rendersi con modalità di cui all’art. 13 della legge n. 394/1991.
2. Fino alla stipula della convenzione di cui al precedente art. 5 le richieste di autorizzazione devono essere trasmesse al Ministero dell’ambiente – Servizio conservazione della natura, Roma che provvede al rilascio delle autorizzazioni medesime.

 Art. 10
 Indicazioni e criteri per il piano di gestione ed il regolamento
1. Il piano di gestione della riserva garantisce una gestione del territorio volta ad armonizzare le esigenze di tutela con quelle di sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti, favorendo le attività tradizionali e le iniziative volte a realizzare produzioni agricole e forme di turismo compatibili.
2. Per la redazione del piano si procederà a:
acquisire la conoscenza delle caratteristiche territoriali e sociali dell’area innanzitutto attraverso gli studi e le ricerche esistenti;
definire, ricercando forme di collaborazione con gli enti interessati, le scelte di intervento e le ipotesi di destinazione d’uso che concorrono a rendere operative, tramite progettazione esecutiva, le operazioni di restauro, di valorizzazione e di fruizione del territorio e delle sue risorse.
3. La documentazione del piano comprende:
a) la descrizione delle caratteristiche fisiche, naturali ed antropiche di tutte le aree;
b) la suddivisione del territorio della riserva in zone a diverso regime di tutela che tenga conto dei valori naturalistici di cui al precedente art. 2;
c) il documento di programma con gli obiettivi e linee di intervento per le attività di tutela ambientale e di promozione socio-economica e l’indicazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di recupero e promozione previsti dal piano;
d) la normativa di piano volta a disciplinare gli interventi di salvaguardia e di promozione ed a definire i criteri di gestione per ciascuna delle aree a diverso regime di tutela.

Art. 11.
 Sorveglianza
1. La sorveglianza su detto territorio è affidata al Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi di cui all’art. 21 della legge n. 394/1991, all’Arma dei carabinieri e alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Art. 12.

 S a n z i o n i
1. Per le sanzioni relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o all’inosservanza delle prescrizioni si applicano le disposizioni dell’art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1996

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei Conti il 12 aprile 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 45

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