Decreta
Art.1.
Istituzione e confini della riserva
1. E’ istituita ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la riserva naturale statale denominata “Litorale romano”, delimitata secondo i confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000 depositata in originale presso il Ministero dell’ambiente. La cartografia allegata al presente decreto costituisce il quadro d’unione.
Art.2
Suddivisione in aree del territorio della riserva
1. All’interno del territorio della riserva sono individuate le seguenti aree:
aree tipo 1 caratterizzate da ambienti di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;
aree tipo 2 caratterizzate prevalentemente da ambienti agricoli a maggiore grado di antropizzazione con funzioni di interconnessione territoriale e naturalistica delle aree di tipo 1 ovvero, destinate al recupero territoriale, ambientale e paesaggistico.
2. Le infrastrutture per la mobilità di interesse nazionale e gli impianti di depurazione di Roma Ostia e di Fregene, sono comunque circondati da una fascia di ampiezza pari a 20 metri per lato classificata di tipo 2 anche laddove non espressamente indicato nella cartografia allegata al presente decreto.
Art.3.
Finalità istitutive
1. L’istituzione della riserva persegue, in particolare, le seguenti finalità:
a) la conservazione delle caratteristiche ecologiche, florovegetazionali, faunistiche ed idrogeomorfologiche;
b) il restauro ambientale degli ecosistemi degradati;
c) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, monumentale e culturale, anche con riferimento al patrimonio storico-architettonico di edilizia rurale minore;
d) la tutela dei valori paesistici;
e) la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio agricolo dell’area, promuovendo anche forme di ricerca finalizzate alla realizzazione di un sistema produttivo agro-ambientale a basso impatto;
f) la promozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali, con particolare riferimento all’agricoltura e al turismo naturalistico;
g) la realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;
h) la realizzazione di programmi di educazione ambientale
Art.4.
Commissione di riserva
1. Al fine di formulare indirizzi e proposte, rendere pareri tecnico-scientifici, vigilare sul funzionamento e la gestione unitaria della riserva, è istituita la commissione di riserva. I pareri della commissione di riserva sono vincolanti e devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende favorevolmente espresso. In particolare la commissione esprime un parere obbligatorio e vincolante sul piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo nonché su quanto previsto dal successivo art.8.
2. La commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro dell’ambiente, è così composta:
un rappresentante del Ministero dell’ambiente che la presiede;
un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;
un rappresentante della regione Lazio;
un rappresentante della provincia di Roma un rappresentante designato dalle università statali degli studi di Roma;
un rappresentante rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge n. 349/1986.
3. Le designazioni sono effettuate secondo le modalità dell’art. 9 della legge n. 394/1991.
4. La commissione di riserva è legittimamente insediata allorché sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti.
5. La commissione di riserva rimane in carica per un trienni dalla data di insediamento e viene convocata almeno una volta ogni due mesi. Gli oneri per il funzionamento sono a carico delle rispettive amministrazioni.
Art. 5.
Organismo di gestione
1. La gestione della riserva è affidata ai comuni di Roma e Fiumicino per le aree di rispettiva competenza. A tal fine il Ministro dell’ambiente stipula entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto una apposita convenzione con entrambi i comuni che può essere stipulata anche separatamente. Tale convenzione dovrà garantire la unitarietà di gestione e dovrà prevedere le relative strutture ed il personale da utilizzare nella gestione della riserva, che sono posti alle dipendenze di ciascuno dei due comuni.
Art. 6.
Piano di gestione e regolamento attuativo
1. Ai fini della gestione della riserva, i comuni di Roma e Fiumicino redigono entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui al precedente art. 5 il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo che sono adottati dal Ministero dell’ambiente, sentita la regione Lazio con le modalità di cui all’art. 35, comma 7, della legge n. 394/1991, entro trenta giorni dal parere della regione stessa.
Art. 7.
Misure provvisorie di salvaguardia
1. Fino all’entrata in vigore del piano di gestione, nel territorio della riserva sono vietati:
a) la cattura, l’uccisione il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali e selvatiche, con l’esclusione delle specie eduli e nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali, nonché l’introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possono alterare l’equilibrio naturale, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’organismo di gestione della riserva;
b) il taglio dei boschi e la manomissione della macchia mediterranea ad eccezione di interventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumità e quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico-archeologico e naturale, se autorizzati;
c) l’apertura e l’esercizio di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse, nonché il prelievo di inerti dagli alvei dei corsi d’acqua;
d) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
e) la raccolta ed il danneggiamento di materiale archeologico, paleoetnologico, paleontologico;
f) l’apposizione di nuova cartellonistica pubblicitaria, nonché il rinnovo delle relative concessioni esistenti, al di fuori dei centri urbani;
g) il pascolo all’interno delle aree boschive, nelle fasce di vegetazione dunale e ripariale;
h) ogni alterazione della vegetazione ripariale e delle caratteristiche ambiente dei tratti interni dei corsi d’acqua, ad eccezione degli interventi necessari per la tutela della pubblica incolumità, nonché delle attività di riqualificazione ambientale, se autorizzate dall’organismo di gestione;
i) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;
l) la pesca nei tratti del collettore generale delle acque alte, del collettore generale delle acque basse, del fosso dei Tre Denari, del fosso delle Pagliete e del fosso delle Cadute interni alla riserva.
2. Nelle aree di tipo 1, così come individuate nella cartografia allegata al presente decreto è altresì vietato:
l’uso di fitofarmaci antiparassitari e pesticidi di prima e seconda categoria nell’esercizio dell’attività agricola;
accendere fuochi, con l’esclusione di limitati interventi di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti ad almeno cento metri di distanza dalle aree boscate e dalla macchia;
qualsiasi nuovo intervento di modificazione del territorio e di ulteriore urbanizzazione, con l’esclusione dei seguenti interventi che devono essere sottoposti all’autorizzazione dell’organismo di gestione della riserva:
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
interventi di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso di manufatti esistenti per attività compatibili con l’aspetto e la vocazione delle aree, così come definiti alle lettere a), b), c), d),dell’art. 31 della legge n. 457/1978;
interventi miranti al recupero ambientale ed alla conservazione della qualità naturalistica delle aree e dei beni culturali ed ambientali.
3. Nelle aree di tipo 2 gli interventi di trasformazione e di ulteriore urbanizzazione sono soggetti ad autorizzazione come previsto dall’art. 8 del presente decreto.
4. Per le opere già realizzate per le quali è stata chiesta la definizione agevolata delle violazioni edilizie resta fermo il potere dell’autorità preposta alla tutela dei valori ambientali della riserva di valutare la compatibilità delle opere stesse con i valori predetti esprimendo pareri con le modalità di cui al precedente art. 4.
Art. 8.
Regime autorizzativo transitorio
1. Su tutto il territorio della riserva e fino all’entrata in vigore del piano di gestione, salvo quanto disposto dal precedente art. 7, sono sottoposti ad autorizzazione per la parte ricadente nell’area della riserva:
a) i nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi e quelli non ancora definitivamente approvati;
b) i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non siano iniziati i lavori:
le opere di mobilità;
le opere fluviali e litoranee;
le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, acquedotti, pozzi, captazioni, depuratori, ripetitori ed assimilabili;
c) la modificazione del regime delle acque, ad eccezione degli interventi necessari per la tutela della pubblica incolumità, per la corretta conduzione dei fondi agricoli e per il perseguimento delle finalità della riserva;
d) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d’uso per quelli esistenti all’interno delle zone corrispondenti alle zone territoriali omogenee di tipo “E”, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con l’esclusione degli interventi:
di manutenzione ordinaria e straordinaria;
di restauro conservativo, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia così come definiti alle lettere a), b), c), d), dell’art. 31 della legge n. 457/1978;
degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.
2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio di cui ai punti b), c), d), i), dell’art. 7, comma 1, del presente decreto nonché di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, che siano in corso d’opera all’entrata in vigore delle presenti norme i soggetti titolari delle opere trasmettono all’organismo di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto l’elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l’indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l’organismo di gestione provvederà ad ordinare, previa diffida, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.
Art. 9.
Modalità di rilascio di autorizzazioni in regime transitorio
1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono rilasciate dai comuni di Roma e Fiumicino in relazione alle rispettive competenze previo parere vincolante della commissione di riserva da rendersi con modalità di cui all’art. 13 della legge n. 394/1991.
2. Fino alla stipula della convenzione di cui al precedente art. 5 le richieste di autorizzazione devono essere trasmesse al Ministero dell’ambiente – Servizio conservazione della natura, Roma che provvede al rilascio delle autorizzazioni medesime.
Art. 10
Indicazioni e criteri per il piano di gestione ed il regolamento
1. Il piano di gestione della riserva garantisce una gestione del territorio volta ad armonizzare le esigenze di tutela con quelle di sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti, favorendo le attività tradizionali e le iniziative volte a realizzare produzioni agricole e forme di turismo compatibili.
2. Per la redazione del piano si procederà a:
acquisire la conoscenza delle caratteristiche territoriali e sociali dell’area innanzitutto attraverso gli studi e le ricerche esistenti;
definire, ricercando forme di collaborazione con gli enti interessati, le scelte di intervento e le ipotesi di destinazione d’uso che concorrono a rendere operative, tramite progettazione esecutiva, le operazioni di restauro, di valorizzazione e di fruizione del territorio e delle sue risorse.
3. La documentazione del piano comprende:
a) la descrizione delle caratteristiche fisiche, naturali ed antropiche di tutte le aree;
b) la suddivisione del territorio della riserva in zone a diverso regime di tutela che tenga conto dei valori naturalistici di cui al precedente art. 2;
c) il documento di programma con gli obiettivi e linee di intervento per le attività di tutela ambientale e di promozione socio-economica e l’indicazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di recupero e promozione previsti dal piano;
d) la normativa di piano volta a disciplinare gli interventi di salvaguardia e di promozione ed a definire i criteri di gestione per ciascuna delle aree a diverso regime di tutela.
Art. 11.
Sorveglianza
1. La sorveglianza su detto territorio è affidata al Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi di cui all’art. 21 della legge n. 394/1991, all’Arma dei carabinieri e alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.
Art. 12.
S a n z i o n i
1. Per le sanzioni relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o all’inosservanza delle prescrizioni si applicano le disposizioni dell’art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 1996
Il Ministro: BARATTA
Registrato alla Corte dei Conti il 12 aprile 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 45