STATUTO
(registrato il 2/2/2006)

TITOLO I
COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA

Art. 1

1. E’ costituita una Associazione di volontariato denominata “Cyberia idee in rete”, qui di seguito detta “Associazione”.
2. L’Associazione ha sede viale Vega, 68, 00122 Ostia Roma.
3. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.

Art. 2
1. L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e persegue esclusivamente finalità di carattere sociale, civile e culturale da svolgersi nell’ambito della Regione Lazio. L’Associazione quale organizzazione di volontariato agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del presente statuto.

L'associazione si afferma autonoma ed indipendente rispetto a strutture partitiche ed economiche. Nell’Associazione é garantita e promossa la libera espressione di ogni associato. Le finalità dell’Associazione non costituiscono l'identità dell’associato.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell’Associazione.

2. L’Associazione ha per scopo:
favorire la tutela e lo sviluppo sostenibile del territorio del Litorale Romano in generale e della Riserva Naturale Statale “Litorale Romano” in tutte le sue componenti ambientali, culturali e storiche -archeologiche, promuovere nella cittadinanza senso di appartenenza e responsabilità verso il proprio territorio.
TRAMITE
• attività di informazione, educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile;
• promozione dell’ecoturismo;
• monitoraggio degli ambienti naturali e raccolta di dati ambientali;
• promozione della progettazione partecipata;
• promozione e realizzazione di progetti pilota di ricostruzione ambientale;
• confronto e scambio con altre aree protette;
• promozione del volontariato;
• uso delle nuove tecnologie;
• attività ludico ricreative.

Proporsi come supporto informativo/informatico a tutte quelle organizzazioni che sul territorio abbiano interesse a creare una rete di comunicazione sui temi dell’informazione e dell’educazione sulle tematiche ambientali relative al Litorale Romano.

L'associazione utilizzerà tutti gli strumenti necessari al raggiungimento dei fini proposti svolgendo inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico e collaborando con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.

La durata dell’Associazione è illimitata.


TITOLO II
SOCI

Art. 3

1. All’Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che siano mossi da spirito di solidarietà.

2. Sono soci dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall’Assemblea.

3. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza dell’Associazione.

4. I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata .

5. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di contenuto patrimoniale tra l' associazione ed i volontari impiegati

Art. 4

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e morosità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

2. La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell’immagine dell’Associazione. In questi casi l’accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Consiglio Direttivo, che emette un provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, il quale potrà impugnare il provvedimento con ricorso da presentarsi al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla raccomandata stessa.


TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 5

1. Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente
e) il Segretario
f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) il Collegio dei Probiviri;

2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.


ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 6

1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile per l’approvazione dei bilanci. Inoltre l’assemblea deve essere convocata entro 15 ottobre per informare i soci sull' andamento della gestione, sul perseguimento degli scopi dell' associazione, e per informare sull' andamento delle attività svolte e sulla programmazione di quelle in progetto.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine (fax, e-mail).

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

2. Spetta all’Assemblea:

a) deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;

b) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;

c) deliberare sulle convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti;

d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri;

e) deliberare sulle modifiche dello statuto;

g) stabilire l’ammontare della quota associativa annuale;

f) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto;

3. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

4. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

Art. 7

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.


Art. 8

1. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all’adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

3. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.


CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9


1. Il consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci.
Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, scelti fra i soci.

2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.

3. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario. Le sopraddette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

4. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l’attività di amministrazione svolta a favore dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell’art. 3.


Art. 10

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine (fax, e-mail) da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

3. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.


Art. 11

1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
b) nominare tra i suoi componenti il Segretario;
c) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;
f) indire adunanze, convegni, ecc.;
g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
h) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale;
i) decidere sull’ammissione e la decadenza dei soci;
l) deliberare in ordine all’assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 3, comma 4, della legge 266/91;
m) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 3, comma 3.


PRESIDENTE

Art. 12

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

VICE PRESIDENTE

Art. 13


Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

SEGRETARIO
Art. 14


1. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

3. Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.

4. Il segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, controfirma gli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che nei riguardi dei terzi. Provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal presidente o dal consiglio direttivo dai quali riceve le direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.
Il segretario ha il compito di:
1. Amministrare il patrimonio dell' associazione;
2. Gestire la contabilità dell'associazione;
3. Rispondere solidalmente e personalmente per le obbligazioni assunte dall' associazione fino a quando esse non siano estinte.
5. Il segretario può essere revocato dalle sue funzioni dal presidente dell' associazione di comune accordo con il consiglio direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 15

1. Ai revisori spetta:

a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;
b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente statuto.
I revisori dei conti devono redigere la loro relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

2. I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.16


Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Ne fanno parte tre membri eletti tra i soci dall’Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente nominato dai membri eletti dall’Assemblea; in assenza di questi, è presieduto dal membro più anziano di età.

Si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, cinque soci o di un socio interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi membri.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

Art. 17


1. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi dei privati;
c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g) donazioni e lasciti testamentari.

A riguardo, si precisa che:
1. le attività stesse sono svolte dagli assistiti per scopi di riabilitazione e di inserimento sociale nonché dai volontari in tale loro qualità;
2. i proventi relativi sono totalmente impiegati per i fini istituzionali dell' associazione;
3. le attività in questione non sono organizzate in forma imprenditoriale essendo, invece , occasionali e non concorrenziali sul mercato;
4. le attività in questione sono, comunque, esercitate in conformità del Decreto del Ministro delle Finanze del 25.5.1995, adottato di concerto con il Ministro per la Famiglia e la Solidarietà sociale.


ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 18


L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella dei Revisori.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell’Associazione stessa.

TITOLO V
SCIOGLIMENTO

Art. 19

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 8 punto 2.

2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 20

1. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell’art. 5 comma 4 legge 266/91.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21

1. L’Associazione, come previsto dall’art.11 comma 2 lett. l, può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte.

Art. 22

1. La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dall’Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 23

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Presidente e del Consiglio direttivo.

Art. 24

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.